È possibile essere rimborsati per spedizioni di oggetti usati solo ed esclusivamente se l’assicurato è in grado di dimostrare la qualità e
l’effettivo valore dell’oggetto spedito tramite adeguata documentazione, quale:
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copia dello scontrino fiscale o della fattura di acquisto
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in caso di compravendita tra privati, copia della documentazione attestante la transazione con indicazione del prezzo pattuito
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documentazione fotografica dell’oggetto spedito
Si precisa che la suddetta documentazione non costituisce “stima accettata” (art.1908.2 CC) e che la compagnia terrà sempre c onto
della svalutazione e del degrado d’uso.
Qualora non sia possibile fornire un’adeguata documentazione che attesti la qualità e il valore dell’oggetto spedito non è consigliabile
effettuare spedizioni assicurate.