ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato precisato:
Assicurazione: il contratto di assicurazione
Polizza/Contratto: il documento che prova l’assicurazione
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Contraente: il soggetto che stipula la polizza in qualità di Assicurato e/o nell’interesse dell’avente diritto
Società: l’Impresa assicuratrice e le coassicuratrici
Parti: il Contraente e/o l’Assicurato e la Società
Delegataria: la Società che emette il contratto di assicurazione
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società per la copertura del rischio
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione
Danno: la perdita od avaria derivante dal verificarsi di un sinistro
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali
Broker: l’intermediario indicato in polizza
Scoperto: la percentuale del danno risarcibile che rimane a carico dell’Assicurato
Franchigia: l’importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile e che rimane a carico dell’Assicurato
Scheda di polizza: la parte di polizza che riassume le garanzie prestate
LIMITI TERRITORIALI E MEZZI DI TRASPORTO
Lâassicurazione è prestata per i trasporti effettuati nellâambito del Mondo intero, con esclusione delle spedizioni e dei trasporti effettuati a/da/in ed attraverso:
La garanzia si intende valida per i trasporti effettuati a mezzo autocarro, motocarro, ciclomotore, motociclo, ciclofurgone, compresi i traghetti via mare o a mezzo chiatte nei trasporti fluviali, oppure a mezzo ferrovia o posta.
INOPERATIVITA’ DELLA COPERTURA PER SANZIONI
La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.
MERCI ESCLUSE
Dalla garanzia sono esclusi i trasporti di:
- carte valore, monete, documenti, francobolli;
- pietre preziose, oro e platino, nonché oggetti costruiti in tutto o in parte con tali metalli o pietre, salvo si tratti di strumenti per uso industriale oppure di oggetti che contengano solo alcuni particolari costruiti con tali metalli o pietre (esclusi comunque i gioielli, salvo si tratti di semplice bigiotteria). Si precisa che gli oggetti in argento non rientrano nella presente esclusione, salvo che si trovino allo stato di materia prima (in pani, barre, fili, lastre, e simili).
- autoveicoli;
- carichi completi di pelli, pellicce, prodotti farmaceutici e tabacchi;
- tappeti pregiati, quadri, sculture ed oggetti aventi valore d’arte, d’antiquariato o di collezione in genere;
- animali vivi;
- merci deperibili da trasportarsi a mezzo autocarri isotermici o frigoriferi.
NORME APPLICABILI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
L’assicurato è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall’inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
Le spese non inconsideratamente sostenute dall’Assicurato per adempiere agli obblighi di cui ai precedenti cpv. a) e b) saranno a carico della Società anche in eccedenza alle somme assicurate ed anche se non si è raggiunto lo scopo.
INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI
L’Assicurato è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall’inadempimento degli obblighi relativi ai sinistri.
LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE
Il presente contratto è regolato dalla Legge italiana.
Per quanto non riportato e/o disciplinato dalla presente polizza valgono le disposizioni del Codice Civile e/o Leggi complementari.
BROKER
Convenuto che la Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza a
Aon Spa – Branch di Bologna
la Società dà e prende atto che tutti i rapporti inerenti il contratto saranno da esso svolti per conto della Contraente stessa, salvo per quanto riguarda il pagamento dei premi che verrà eseguito direttamente dalla Contraente alla Società.
Ogni comunicazione fatta dal broker in nome e per conto della Contraente si intenderà come fatta dalla Contraente alla Società. Parimenti ogni comunicazione della Società al Broker sarà da considerarsi come direttamente inviata alla Contraente.
COASSICURAZIONE E DELEGA
La presente polizza è assunta in coassicurazione dalle presenti Società per le percentuali a fianco indicate:
AIG EUROPE LIMITED | 46,00% Delegataria |
SIAT | 23,50% Coassicuratrice |
GENERALI ITALIA | 15,50% Coassicuratrice |
ALLIANZ | 15,00% Coassicuratrice |
Le Parti contraenti convengono di affidare la delega alla AIG EUROPE LIMITED.
Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti dalla Contraente unicamente nei confronti della Compagnia delegata, la quale dovrà informare le Compagnie Coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere validi ed efficaci anche nei propri riguardi tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia delegata per conto comune, sia per quanto concerne l'applicazione ed esazione dei premi, sia per la liquidazione dei danni.
Ognuna delle Compagnie Coassicuratrici concorrerà al pagamento del risarcimento liquidato soltanto in proporzione della rispettiva quota, senza vincolo solidale, anche qualora il contratto sottoscritto sia unico e pur se la polizza è stata firmata dalla sola delegataria anche per conto delle coassicuratrici.
Art. 1 - RISCHI ASSICURATI
Sono a carico della Società tutti i danni e le perdite materiali e diretti che le merci possano subire durante il trasporto a mezzo autocarro incluse le traversate marittime su navi traghetto e/o ro/ro.
ALLEGATI
VALORE DELLE MERCI ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO - LIMITI DI INDENNIZZO
Il valore delle merci assicurate è, nei limiti dell’interesse dell’avente diritto all’indennizzo, quello delle merci stesse in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione previsto nel documento di trasporto.
La constatazione dei danni dovrà stabilire, oltre all’entità, alla natura ed alla causa degli stessi, il valore di cui al precedente cpv. e quello delle merci nella condizione in cui esse si siano trovate a seguito del sinistro. La differenza fra questi due valori servirà per stabilire l’entità del danno.
Qualora si proceda alla vendita delle merci danneggiate con il consenso della Società, la somma netta realizzata terrà luogo del valore di stima delle merci nelle condizioni in cui si trovano a seguito del sinistro.
Tuttavia, in caso di danno o perdita di una parte qualunque di merci riparabili, la Società risponderà solo del valore della parte danneggiata o perduta anche se questa non fosse valutata separatamente ed indennizzerà soltanto le spese di riparazione o rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell’oggetto a cui apparteneva.
L’ASSICURAZIONE SI INTENDE PRESTATA SINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 1.000,00.
MODALITA’ PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO
Ai fini del risarcimento del danno, in aggiunta a quanto previsto dalle Condizioni Generali l’avente diritto deve dichiarare se e quali altre assicurazioni siano state stipulate sulla stessa merce.
ALTRE ASSICURAZIONI
Resta inteso che qualora, per qualsiasi motivo, le merci risultassero già assicurate presso altra Società la garanzia prestata si intenderà applicabile solo in eccesso alla somma garantita da tale altra Società o per garanzie dalla stessa non prestate.
Pertanto in nessun caso potrà essere invocato l’art. 1910 C.C. (assicurazioni plurime).
83/01 - CLAUSOLA MERCI I (PIENO RISCHIO)
Art. 1 - Rischi assicurati
Sono a carico dell'Assicuratore tutti i danni e le perdite materiali e diretti che le merci assicurate subiscano, salvo le esclusioni di cui al successivo art. 2.
L’Assicuratore si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato dal contributo di Avaria Comune e da quanto dovuto al soccorritore, sempreché l'atto di avaria e il salvataggio non siano stati diretti ad evitare o diminuire danni o perdite previste al successivo art. 2.
L’Assicuratore riconosce i regolamenti di avaria comune e le ripartizioni delle spese di salvataggio fatti in conformità alla legge, al contratto di trasporto od agli usi del porto di destino.
Qualora la somma assicurata, ridotta dell’ammontare dell’avaria a carico dell'Assicuratore, risultasse inferiore al valore contributivo in avaria comune od al valore preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, l’indennizzo sarà ridotto in proporzione.
Per il conguaglio o pagamento del contributo espresso in valuta diversa da quella della polizza, si applica il cambio vigente nel luogo e nel giorno del compimento della spedizione, salva la facoltà dell’Assicuratore di indennizzare l’Assicurato nella stessa valuta in cui sono stati pagati dell’Assicurato il contributo di avaria comune e la spesa di salvataggio.
Art. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni e le perdite dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente da:
Art. 3 - Durata dell’assicurazione - Trasbordi
I - L’assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di deposito nella località indicata in polizza per l’inizio del trasporto, continua durante l’ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci:
In ogni caso cessa:
83/05 - CLAUSOLA RISCHI SCIOPERI SOPRA MERCI
Art. 1 - Rischi assicurati
Sono a carico dell’Assicuratore i danni e le perdite materiali e diretti alle merci assicurate causati da:
L’assicuratore tiene altresì indenne l’Assicurato dal contributo di avaria comune e da quanto dovuto al soccorritore quando tali impegni derivino da atti compiuti per evitare o tentare di evitare un danno dipendente dai rischi coperti dalla presente clausola. L’Assicurato riconosce i regolamenti di avaria comune e le ripartizioni delle spese di salvataggio fatti in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino. Qualora la somma assicurata, ridotta dell’ammontare dell’avaria a carico dell’Assicuratore, risultasse inferiore al valore contributivo in avaria comune o al valore preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, l’indennizzo sarà ridotto in proporzione. Per il conguaglio o il pagamento del contributo espressi in valuta diversa da quella della polizza, si applica il cambio vigente nel luogo e nel giorno di compimento della spedizione, salva la facoltà dell’Assicuratore di indennizzare l’Assicurato nella stessa valuta in cui sono stati pagati dall'Assicurato il contributo di avaria comune e la spesa di salvataggio.
Art. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni e le perdite dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:
Art. 3 - Durata dell’assicurazione - Trasbordi
I - L’assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di deposito nella località indicata in polizza per l'inizio del trasporto, continua durante l’ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci:
In ogni caso l’assicurazione cessa:
Art. 4 - Cambiamento non forzato di destinazione
Qualora, dopo l’inizio della copertura assicurativa, la destinazione sia cambiata per fatto dell’Assicurato e questi ne dia tempestiva comunicazione all'Assicuratore, l’assicurazione continuerà solo alle condizioni ed al premio che verranno concordati dalle parti.
Clausola Terminazione del Trasporto (Terrorismo)
La presente clausola avrĂ prevalenza e annullerĂ ogni eventuale disposizione prevista nellâassicurazione che fosse in contrasto con essa.