POLIZZA TRASPORTI

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

 

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato precisato:

 

Assicurazione:           il contratto di assicurazione

Polizza/Contratto:       il documento che prova l’assicurazione

Assicurato:                 il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

Contraente:                il soggetto che stipula la polizza in qualità di Assicurato e/o nell’interesse dell’avente diritto

Società:                      l’Impresa assicuratrice e le coassicuratrici

Parti:                          il Contraente e/o l’Assicurato e la Società

Delegataria:               la Società che emette il contratto di assicurazione

Premio:                      la somma dovuta dal Contraente alla Società per la copertura del rischio

Rischio:                      la probabilità che si verifichi il sinistro

Sinistro:                      il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione

Danno:                       la perdita od avaria derivante dal verificarsi di un sinistro

Indennizzo:                 la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Cose:                         sia gli oggetti materiali sia gli animali

Broker:                       l’intermediario indicato in polizza

Scoperto:                   la percentuale del danno risarcibile che rimane a carico dell’Assicurato

Franchigia:                 l’importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile e che rimane a carico dell’Assicurato

Scheda di polizza:      la parte di polizza che riassume le garanzie prestate

 

CONDIZIONI GENERALI

 

LIMITI TERRITORIALI E MEZZI DI TRASPORTO

L’assicurazione è prestata per i trasporti effettuati nell’ambito del Mondo intero, esclusi i trasporti destinati, provenienti od in transito in

  • Montenegro, Serbia, Macedonia, Albania;
  • Bielorussia, Ucraina, Moldavia, Russia o comunque in Paesi e/o località ad est del 40° meridiano est;
  • Iran, Siria, Sudan, Myanmar, Cuba e Nord Corea;
  • Libia, Afghanistan, Eritrea, Somalia, Venezuela, Crimea
  • Paesi aventi disposizioni di legge che impongano la copertura con Compagnie di assicurazione locali;
  • Paesi che al momento dell’inizio del trasporto risultino con livello di rischio classificato come “Severe” sul sito internet http://www.exclusive-analysis.com/lists/cargo. gestito dall’organizzazione Exclusive Analysis.

 

La garanzia si intende valida per i trasporti effettuati a mezzo autocarro, motocarro, ciclomotore, motociclo, ciclofurgone, compresi i traghetti via mare o a mezzo chiatte nei trasporti fluviali, oppure a mezzo ferrovia o posta.

 

INOPERATIVITA’ DELLA COPERTURA PER SANZIONI

La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.

 

MERCI ESCLUSE

Dalla garanzia sono esclusi i trasporti di:

-       carte valore, monete, documenti, francobolli;

-       pietre preziose, oro e platino, nonché oggetti costruiti in tutto o in parte con tali metalli o pietre, salvo si tratti di strumenti per uso industriale oppure di oggetti che contengano solo alcuni particolari costruiti con tali metalli o pietre (esclusi comunque i gioielli, salvo si tratti di semplice bigiotteria). Si precisa che gli oggetti in argento non rientrano nella presente esclusione, salvo che si trovino allo stato di materia prima (in pani, barre, fili, lastre, e simili).

-       autoveicoli;

-       carichi completi di pelli, pellicce, prodotti farmaceutici e tabacchi;

-       tappeti pregiati, quadri, sculture ed oggetti aventi valore d’arte, d’antiquariato o di collezione in genere;

-       animali vivi;

-       merci deperibili da trasportarsi a mezzo autocarri isotermici o frigoriferi.

 

NORME APPLICABILI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l’Assicurato deve:

  1. prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero ed alla conservazione delle merci;
  2. non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato delle merci nonché alle tracce del sinistro prima dell’intervento degli incaricati della Società;
  3. darne comunicazione immediata alla Società fornendo una descrizione dettagliata dei fatti, richiedendo contemporaneamente l’intervento del Commissario d’Avaria o Perito designato della Società; ove possibile l’accertamento dovrà avvenire in contraddittorio con il proprietario della merce;
  4. trasmettere nel più breve tempo possibile tutti i relativi avvisi, notizie, reclami, documenti ed atti giudiziari alla Società fornendo alla stessa comunque ogni informazione richiesta;
  5. astenersi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità;
  6. compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l’azione di rivalsa contro ogni possibile responsabile;
  7. compiere in nome proprio tutti gli atti, anche giudiziali, che fossero richiesti dalla Società;
  8. astenersi dal transigere e/o riconoscere indennizzo alcuno senza il preventivo consenso della Società.

L’assicurato è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall’inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

Le spese non inconsideratamente sostenute dall’Assicurato per adempiere agli obblighi di cui ai precedenti cpv. a) e b) saranno a carico della Società anche in eccedenza alle somme assicurate ed anche se non si è raggiunto lo scopo.

 

INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

L’Assicurato è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall’inadempimento degli obblighi relativi ai sinistri.

 

LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

Il presente contratto è regolato dalla Legge italiana.

Per quanto non riportato e/o disciplinato dalla presente polizza valgono le disposizioni del Codice Civile e/o Leggi complementari.

 

BROKER

Convenuto che la Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza a

 

Aon Spa – Branch di Bologna

 

la Società dà e prende atto che tutti i rapporti inerenti il contratto saranno da esso svolti per conto della Contraente stessa, salvo per quanto riguarda il pagamento dei premi che verrà eseguito direttamente dalla Contraente alla Società.

Ogni comunicazione fatta dal broker in nome e per conto della Contraente si intenderà come fatta dalla Contraente alla Società. Parimenti ogni comunicazione della Società al Broker sarà da considerarsi come direttamente inviata alla Contraente.

 

COASSICURAZIONE E DELEGA

La presente polizza è assunta in coassicurazione dalle presenti Società per le percentuali a fianco indicate:

 

AIG EUROPE LIMITED                            53,5% Delegataria

UNIPOLSAI ASS.NI                                  22% Coassicuratrice

GENERALI ITALIA                                    17% Coassicuratrice

ALLIANZ                                                     7,5% Coassicuratrice

 

Le Parti contraenti convengono di affidare la delega alla AIG EUROPE LIMITED.

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti dalla Contraente unicamente nei confronti della Compagnia delega­ta, la quale dovrà informare le Compagnie Coassicura­trici. Queste saranno tenute a riconoscere validi ed efficaci anche nei propri riguardi tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia delegata per conto comune, sia per quanto concerne l'applica­zione ed esazione dei premi, sia per la liquidazione dei danni.

Ognuna delle Compagnie Coassicuratrici concorrerà al pagamento del risarcimento liquidato soltanto in proporzione della rispettiva quota, senza vincolo solidale, anche qualora il contratto sottoscritto sia unico e pur se la polizza è stata firmata dalla sola delegataria anche per conto delle coassicuratrici.

 

Art. 1 - RISCHI ASSICURATI

Sono a carico della Società tutti i danni e le perdite materiali e diretti che le merci possano subire durante il trasporto a mezzo autocarro incluse le traversate marittime su navi traghetto e/o ro/ro.

 

L’assicurazione è prestata in base agli allegati denominati:

  • Clausola Merci I (Pieno Rischio) - ed. 83/01
  • Clausola Rischi Scioperi sopra Merci – ed. 83/05
  • Terrorismo - Conclusione dell’assicurazione

 

VALORE DELLE MERCI ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO - LIMITI DI INDENNIZZO

Il valore delle merci assicurate è, nei limiti dell’interesse dell’avente diritto all’indennizzo, quello delle merci stesse in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione previsto nel documento di trasporto.

La constatazione dei danni dovrà stabilire, oltre all’entità, alla natura ed alla causa degli stessi, il valore di cui al precedente cpv. e quello delle merci nella condizione in cui esse si siano trovate a seguito del sinistro. La differenza fra questi due valori servirà per stabilire l’entità del danno.

Qualora si proceda alla vendita delle merci danneggiate con il consenso della Società, la somma netta realizzata terrà luogo del valore di stima delle merci nelle condizioni in cui si trovano a seguito del sinistro.

Tuttavia, in caso di danno o perdita di una parte qualunque di merci riparabili, la Società risponderà solo del valore della parte danneggiata o perduta anche se questa non fosse valutata separatamente ed indennizzerà soltanto le spese di riparazione o rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell’oggetto a cui apparteneva.

 

L’ASSICURAZIONE SI INTENDE PRESTATA SINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 1.000,00.

 

MODALITA’ PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Ai fini del risarcimento del danno, in aggiunta a quanto previsto dalle Condizioni Generali l’avente diritto deve dichiarare se e quali altre assicurazioni siano state stipulate sulla stessa merce.

 

ALTRE ASSICURAZIONI

Resta inteso che qualora, per qualsiasi motivo, le merci risultassero già assicurate presso altra Società la garanzia prestata si intenderà applicabile solo in eccesso alla somma garantita da tale altra Società o per garanzie dalla stessa non prestate.

Pertanto in nessun caso potrà essere invocato l’art. 1910 C.C. (assicurazioni plurime).

 

83/01 - CLAUSOLA MERCI I (PIENO RISCHIO)

 

Art. 1 - Rischi assicurati

Sono a carico dell'Assicuratore tutti i danni e le perdite materiali e diretti che le merci assicurate subiscano, salvo le esclusioni di cui al successivo art. 2.

L’Assicuratore si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato dal contributo di Avaria Comune e da quanto dovuto al soccorritore, sempreché l'atto di avaria e il salvataggio non siano stati diretti ad evitare o diminuire danni o perdite previste al successivo art. 2.

L’Assicuratore riconosce i regolamenti di avaria comune e le ripartizioni delle spese di salvataggio fatti in conformità alla legge, al contratto di trasporto od agli usi del porto di destino.

Qualora la somma assicurata, ridotta dell’ammontare dell’avaria a carico dell'Assicuratore, risultasse inferiore al valore contributivo in avaria comune od al valore preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, l’indennizzo sarà ridotto in proporzione.

Per il conguaglio o pagamento del contributo espresso in valuta diversa da quella della polizza, si applica il cambio vigente nel luogo e nel giorno del compimento della spedizione, salva la facoltà dell’Assicuratore di indennizzare l’Assicurato nella stessa valuta in cui sono stati pagati dell’Assicurato il contributo di avaria comune e la spesa di salvataggio.

 

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni e le perdite dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente da:

  1. dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di loro rappresentanti nonché dolo dei rispettivi dipendenti;
  2. difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto; cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container o simili effettuato prima della decorrenza della garanzia o comunque a cura o sotto il controllo del Contraente, dell’Assicurato o di loro rappresentanti e dei rispettivi dipendenti;
  3. vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
  4. ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
  5. contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
  6. insolvenza, morosità, mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie del proprietario, dell’armatore, noleggiatore o gestore della nave;
  7. guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
  8. cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo, tranne il caso di pirateria;
  9. ordigni bellici quali mine, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
  10. atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l’esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
  11. atti compiuti da terroristi o da persone che agiscano per scopi politici;
  12. contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell’atomo radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.

 

Art. 3 - Durata dell’assicurazione - Trasbordi

I - L’assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di deposito nella località indicata in polizza per l’inizio del trasporto, continua durante l’ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci:

  1. a) nel magazzino del ricevitore od altro magazzino finale o luogo di deposito nella destinazione indicata in polizza;
  2. b) in ogni altro magazzino o luogo di deposito - sia nella destinazione indicata in polizza sia in una località precedente alla stessa - che l’Assicurato scelga per un immagazzinamento estraneo al normale corso del viaggio oppure per il deposito in attesa di distribuzione.

In ogni caso cessa:

  1. c) per i trasporti eseguiti a cura di amministrazioni postali o ferroviarie alla mezzanotte dell’ottavo giorno dall’arrivo delle merci assicurate nella località di destino;
  2. d) per i trasporti eseguiti a mezzo autocarro alla mezzanotte del terzo giorno dall’arrivo delle merci assicurate nella località di destino;
  3. e) per i trasporti marittimi alla mezzanotte del sessantesimo giorno dal compimento della discarica nel porto definitivo di sbarco;
  4. f) per i trasporti aerei alla mezzanotte del trentesimo giorno dal compimento della discarica nell’aeroporto definitivo di sbarco.

 

 

83/05 - CLAUSOLA RISCHI SCIOPERI SOPRA MERCI

 

Art. 1 - Rischi assicurati

Sono a carico dell’Assicuratore i danni e le perdite materiali e diretti alle merci assicurate causati da:

  1. scioperanti, lavoratori colpiti da serrata o persone che prendano parte ad atti contro l’esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
  2. terroristi o persone che agiscano per scopi politici.

 

L’assicuratore tiene altresì indenne l’Assicurato dal contributo di avaria comune e da quanto dovuto al soccorritore quando tali impegni derivino da atti compiuti per evitare o tentare di evitare un danno dipendente dai rischi coperti dalla presente clausola. L’Assicurato riconosce i regolamenti di avaria comune e le ripartizioni delle spese di salvataggio fatti in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino. Qualora la somma assicurata, ridotta dell’ammontare dell’avaria a carico dell’Assicuratore, risultasse inferiore al valore contributivo in avaria comune o al valore preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, l’indennizzo sarà ridotto in proporzione. Per il conguaglio o il pagamento del contributo espressi in valuta diversa da quella della polizza, si applica il cambio vigente nel luogo e nel giorno di compimento della spedizione, salva la facoltà dell’Assicuratore di indennizzare l’Assicurato nella stessa valuta in cui sono stati pagati dall'Assicurato il contributo di avaria comune e la spesa di salvataggio.

 

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni e le perdite dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:

  1. dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato o di loro rappresentanti nonché dolo dei rispettivi dipendenti;
  2. difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto; cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore sia nel container o simili effettuato prima della decorrenza della garanzia o comunque a cura o sotto il controllo del Contraente, dell’Assicurato o di loro rappresentanti e dei rispettivi dipendenti;
  3. vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
  4. ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
  5. mancato inizio o compimento del viaggio o della spedizione;
  6. contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
  7. insolvenza, morosità, mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie del proprietario, dell’armatore, noleggiatore o gestore della nave;
  8. guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
  9. contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dell’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  10. omissioni di intervento per assenza, insufficienza o impedimento di lavoratori ovvero mancanza o insufficienza di energia o combustione derivanti da scioperi, serrate, atti contro l’esercizio del lavoro, tumulti o disordini civili.

 

Art. 3 - Durata dell’assicurazione - Trasbordi

I - L’assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di deposito nella località indicata in polizza per l'inizio del trasporto, continua durante l’ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci:

  1. nel magazzino del ricevitore od altro magazzino finale o luogo di deposito nella destinazione indicata in polizza;
  2. in ogni altro magazzino o luogo di deposito - sia nella destinazione indicata in polizza sia in una località precedente alla stessa - che l'Assicurato scelga per un immagazzinamento estraneo al normale corso del viaggio oppure per il deposito in attesa di distribuzione.

 

In ogni caso l’assicurazione cessa:

  1. per i trasporti eseguiti a cura di amministrazioni postali o ferroviarie alla mezzanotte dell’ottavo giorno dell’arrivo delle merci assicurate nella località di destino;
  2. per i trasporti eseguiti a mezzo autocarro alla mezzanotte del terzo giorno dall’arrivo delle merci assicurate nella località di destino;
  3. per i trasporti marittimi alla mezzanotte del sessantesimo giorno dal compimento della discarica nel porto definitivo di sbarco;
  4. per i trasporti aerei alla mezzanotte del trentesimo giorno dal compimento della discarica nell’aeroporto definitivo di sbarco;

 

Art. 4 - Cambiamento non forzato di destinazione

Qualora, dopo l’inizio della copertura assicurativa, la destinazione sia cambiata per fatto dell’Assicurato e questi ne dia tempestiva comunicazione all'Assicuratore, l’assicurazione continuerà solo alle condizioni ed al premio che verranno concordati dalle parti.

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